Si comunica che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24950/2024 (Cassazione civile, Sezione Lavoro)
sottolinea che la Naspi non è condizione necessaria per l’accesso all’Ape Sociale
In dettaglio, la Cassazione recita : “il diritto all’APE Sociale, in applicazione dell’articolo n. 1, co. 179 della L . n. 332/2016, richiede, tra gli altri requisiti uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione , prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.
Pertanto, la cessazione della Naspi è necessaria soltanto nel caso in cui l’aspirante beneficiario dell’APE Sociale ne abbia fruito.
Diversamente, è sufficiente lo stato puro e semplice di disoccupazione rendendo la misura più accessibile a un numero maggiore di lavoratori in stato di bisogno. In pratica, la Corte , rigetta la prassi interpretativa dell’Inps, affermando che il diritto all’Ape Sociale è subordinato allo stato di disoccupazione, ma non all’effettiva percezione della Naspi stessa.
La sentenza senza ombra di dubbio amplia le possibilità di accesso all’ Ape Sociale per i disoccupati, quindi per coloro che non hanno accumulato almeno 13 settimane contributive negli ultimi quattro anni.
Nulla di ciò potrà avvenire finchè l’Inps non recepirà la suddetta sentenza. Cosa peraltro non scontata.
Allo stesso tempo si pone alla vs attenzione che i richiedenti l’Ape Sociale che si vedono rigettare la domanda per mancata fruizione della Naspi possono valutare di presentare ricorso facendo riferimento alla nuova
sentenza in parola.
Si consiglia di rivolgersi presso le ns sedi di Patronato per dettagli e chiarimenti in merito.