La contribuzione figurativa per la pensione anticipata/anzianità

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Si rende noto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24916 del 17 settembre 2024 stabilisce che per il pensionamento anticipato non occorre soddisfare la condizione dei 35 anni di contribuzione effettiva.

Secondo la Corte , infatti, la legge parla di anzianità contributiva senza distinguere tra versamenti effettivi e figurativi per quanto riguarda la richiesta della pensione anticipata/anzianità:
“Nel sistema di cui all’art. 24, co. 10, della L. n.214/201, che prevede l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al co. 11( che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve esser effettiva”.


Ciò scritto per mettere in evidenza che, secondo la Corte di Cassazione, anche i periodi di malattia, congedo, cassa integrazione ecc… che di norma generano periodi di anzianità figurativa, finora non considerati validi nel calcolo dei 35 anni di lavoro effettivo, possono contribuire al raggiungimento della suddetta soglia per la pensione anticipata/anzianità, fermo restando il raggiungimento della contribuzione complessiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Non resta altro che aspettare l’Inps quando recepirà la sentenza e con quali tempi, ma nel frattempo si apre la strada per potenziali ricorsi.


Si resta a disposizione presso le ns sedi di patronato per eventuali chiarimenti in merito.

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