Riscatto periodi assicurativi
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Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:
- vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.
A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.
CONTRIBUTI NON VERSATI
È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
- dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
- dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
- dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
- dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo (circolare 101/2010).
PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE
È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:
- il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
- l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
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