Riscatto periodi assicurativi

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Sono contributi che vengono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

  • vi è stata omissione nel versamento all’Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
  • non vi era l’obbligo del versamento contributivo;
  • sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

CONTRIBUTI NON VERSATI

È consentito riscattare i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l’obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:

  • dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
  • dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
  • dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
  • dagli iscritti alla gestione separata che non siano titolari all’obbligo contributivo (circolare 101/2010).

PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE

È consentito riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi:

  • il corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
  • l’attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati;
  • l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
  • gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
  • l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
  • i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
  • periodi di lavoro svolto con contratto part time;
  • i periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni
  • ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

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