Indennità di Mobilità
La procedura di mobilità si avvia quando le Aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS nel corso o al termine del programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria non possono garantire il reimpiego di tutti i lavoratori. Analoga procedura deve essere seguita qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell’art. 24 della Legge 223/91, nel caso in cui le Imprese che occupano più di quindici dipendenti, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell’arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in una unità produttiva o in più unità produttive dislocate nella stessa Provincia.
Il lavoratore in possesso dell’anzianità aziendale prevista dall’art. 16 della Legge 223/1991, almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, può accedere all’indennità di mobilità a carico dell’INPS.
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